venerdì 21 settembre 2012

COMMENTO AL DOCUMENTO “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE”.

                                                                   

Lo Statuto comunale fin dall’approvazione avvenuta nel 2000 prevede l’istituzione di Comitati di quartiere per promuovere a livello di aree del territorio la partecipazione effettiva dei cittadini  alla vita politica della Città. Tuttavia, nel tempo, nessuna Amministrazione ha  affrontato la materia, con il risultato che lo Statuto comunale è risultato inapplicato.

La Giunta comunale ha presentato alla 2^ Commissione consiliare una bozza di regolamento per la costituzione dei comitati di quartiere ed il loro funzionamento. 
Di seguito una prima analisi del documento proposto. Per facilitare la lettura, l’analisi è suddivisa in “punti di forza”  e “punti di debolezza”. I punti di debolezza sono commentati nei pertinenti articoli del regolamento come riportato nell’allegato 1. Si evidenzia che alcune parti del testo non sono sufficientemente chiare e per esse non è stato possibile formulare alcun commento.

Punti di forza.
1.    Nel complesso il documento è compatibile con i criteri e requisiti dello Statuto comunale. Tuttavia, nell’allegato 1 è stata proposta una modifica circa l’impiego improprio della parola “ ambiti”, poiché lo Statuto prevede solo “aree” territoriali.
2.    Il documento affronta nel modo più completo possibile la materia, tenuto conto di tre limiti molto vincolanti: a) la difficoltà che deriva da questo esercizio di coesione sociale poiché è la prima volta che si prova ad affrontare una materia molto delicata; b) l’esistenza di una partecipazione su base territoriale dei cittadini disomogenea e la conseguente  presenza di aree di assenza e refrattarietà ai processi di partecipazione; c) struttura sociale con basso valore del capitale sociale, ovvero insieme dei rapporti delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali per il funzionamento efficiente di società organizzate.

        3. Dal 2000, la mancata applicazione dello Statuto comunale di cui sopra  ha determinato che l’istanza di partecipazione dei cittadini è confluita in iniziative spontanee di costituzione di associazioni che si interessano delle problematiche solo zonali del territorio comunale. Nel tempo,  molte di queste associazioni sono divenute inoperanti  per molti motivi tra cui, l’assenza di un’istituzionalizzazione e la strutturazione di processi partecipativi permanenti.
         
            Tuttavia, alcune di esse sono oggi attive e a partire da queste associazioni si è cercato di definire uno scenario in cui la loro preziosa esperienza operativa possa essere condivisa da tutti in spirito di solidarietà,  ed adeguatamente valorizzata per facilitare l’avvio dei processi partecipativi.
            A tale scopo il regolamento prevede la formazione di Comitati Promotori nei quali possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti allo scopo di facilitare il processo di formazione dei comitati di quartiere, fino a raggiungere la copertura dell’intero territorio comunale. Questo in un quadro di completa autonomia di scelta, presente e futura.

Punti di debolezza
1.   Il primo punto di debolezza è nel fatto che la Giunta ha voluto  interessare la Commissione consiliare senza una preventiva presentazione alla cittadinanza ed alle associazioni che attualmente svolgono spontaneamente le funzioni di comitato di quartiere. Questo aspetto non è secondario. Infatti il testo deve essere spiegato e compreso allo scopo di evitare errati convincimenti e sospetti. Inoltre aggregare ed estendere i limiti di azione di alcune associazioni esistenti deve essere condiviso. In sintesi è venuta a mancare la prima base fondamentale della partecipazione: l’informazione. Inoltre non informando le associazioni esistenti, che come visto sopra potrebbero essere interessate a svolgere la funzione di Promozione della partecipazione, il progetto non è stato spiegato proprio ai principali attori, indebolendo il 3° punto forte di cui sopra.
2.    In alcuni articoli del regolamento sono stati notati elementi di debolezza ed essi sono riportati nel corpo del testo del documento, allegato1. Tali elementi, se non opportunamente modificati, con un’adeguata riformulazione del testo regolamentare, determinano l’annullamento dello stesso processo di strutturazione della partecipazione che il regolamento intende perseguire.
            Due esempi di tali elementi sono l’assenza di personalità giuridica dei nascenti comitati e le percentuali di partecipazione richieste per le decisioni nelle assemblee.
            Per quanto l’assenza di personalità giuridica può essere accettabile, nelle città ove questo è stato applicato, il comitato ha sempre la facoltà di richiedere gli atti necessari per compiere l’attività che il regolamento prevede. A tale scopo, nell’allegato 1 è stato proposto uno specifico articolo per disciplinare la materia.
            Circa le percentuali di partecipazione richieste per decidere, esse sono irrealizzabili. Neanche nelle Sezioni dei partiti politici si raggiungono tali valori.
            A supporto di tale parere in allegato 2 è riportata una statistica ISTAT sulle percentuali di partecipazione nel territorio nazionale. Nel Lazio tra il 2001 e 2010 non è mai superato 22%.  Inoltre deve essere tenuto conto che è la prima volta che si inizia a definire questo processo e non è ipotizzabile il raggiungimento di quote di partecipazione superiori a 1 , 2, % nei primi due anni. Tuttavia, come verificato in altre città, dopo l’avvio dei processi e “una partecipazione premiante da parte delle amministrazioni”, tali valori si sono incrementati in modo sensibile.  In allegato 1 è stato proposto di modificare le percentuali con valori più realistici.



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