Lo Statuto comunale fin dall’approvazione
avvenuta nel 2000 prevede l’istituzione di Comitati di quartiere per promuovere
a livello di aree del territorio la partecipazione effettiva dei cittadini alla vita politica della Città. Tuttavia, nel
tempo, nessuna Amministrazione ha
affrontato la materia, con il risultato che lo Statuto comunale è
risultato inapplicato.
Di seguito una prima analisi del documento
proposto. Per facilitare la lettura, l’analisi è suddivisa in “punti di
forza” e “punti di debolezza”. I punti
di debolezza sono commentati nei pertinenti articoli del regolamento come
riportato nell’allegato 1. Si
evidenzia che alcune parti del testo non sono sufficientemente chiare e per esse
non è stato possibile formulare alcun commento.
Punti di forza.
1. Nel
complesso il documento è compatibile con i criteri e requisiti dello Statuto
comunale. Tuttavia, nell’allegato 1 è stata proposta una modifica circa
l’impiego improprio della parola “ ambiti”, poiché lo Statuto prevede solo
“aree” territoriali.
2. Il
documento affronta nel modo più completo possibile la materia, tenuto
conto di tre limiti molto vincolanti: a) la difficoltà che deriva da questo
esercizio di coesione sociale poiché è la prima volta che si prova ad
affrontare una materia molto delicata; b) l’esistenza di una partecipazione su
base territoriale dei cittadini disomogenea e la conseguente presenza di aree di assenza e refrattarietà
ai processi di partecipazione; c) struttura sociale con basso valore del
capitale sociale, ovvero insieme dei rapporti delle relazioni
interpersonali formali ed informali essenziali per il funzionamento efficiente di
società organizzate.
3. Dal 2000, la mancata applicazione
dello Statuto comunale di cui sopra ha
determinato che l’istanza di partecipazione dei cittadini è confluita in
iniziative spontanee di costituzione di associazioni che si interessano delle
problematiche solo zonali del territorio comunale. Nel tempo, molte di queste associazioni sono divenute
inoperanti per molti motivi tra cui,
l’assenza di un’istituzionalizzazione e la strutturazione di processi
partecipativi permanenti.
Tuttavia, alcune di esse sono oggi attive e a
partire da queste associazioni si è cercato di definire uno scenario in
cui la loro preziosa esperienza operativa possa essere condivisa da tutti in
spirito di solidarietà, ed adeguatamente
valorizzata per facilitare l’avvio dei processi partecipativi.
A tale scopo il regolamento prevede
la formazione di Comitati Promotori
nei quali possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti
allo scopo di facilitare il processo di formazione dei comitati di quartiere,
fino a raggiungere la copertura dell’intero territorio comunale. Questo in un
quadro di completa autonomia di scelta, presente e futura.
Punti di debolezza
1. Il
primo punto di debolezza è nel fatto che la Giunta ha voluto
interessare la
Commissione consiliare senza una preventiva presentazione
alla cittadinanza ed alle associazioni che attualmente svolgono spontaneamente
le funzioni di comitato di quartiere. Questo aspetto non è secondario. Infatti
il testo deve essere spiegato e compreso allo scopo di evitare errati
convincimenti e sospetti. Inoltre aggregare ed estendere i limiti di azione di
alcune associazioni esistenti deve essere condiviso. In sintesi è venuta a
mancare la prima base fondamentale della partecipazione: l’informazione.
Inoltre non informando le associazioni esistenti, che come visto sopra
potrebbero essere interessate a svolgere la funzione di Promozione della
partecipazione, il progetto non è stato spiegato proprio ai principali attori,
indebolendo il 3° punto forte di cui sopra.
2. In
alcuni articoli del regolamento sono stati notati elementi di debolezza ed essi
sono riportati nel corpo del testo del documento, allegato1. Tali elementi, se
non opportunamente modificati, con un’adeguata riformulazione del testo
regolamentare, determinano l’annullamento dello stesso processo di
strutturazione della partecipazione che il regolamento intende perseguire.
Due esempi di tali elementi sono
l’assenza di personalità giuridica dei nascenti comitati e le
percentuali di partecipazione richieste per le decisioni nelle assemblee.
Per quanto l’assenza di personalità giuridica può essere accettabile, nelle
città ove questo è stato applicato, il comitato ha sempre la facoltà di
richiedere gli atti necessari per compiere l’attività che il regolamento
prevede. A tale scopo, nell’allegato 1 è stato proposto uno specifico articolo per
disciplinare la materia.
Circa le percentuali di partecipazione richieste per decidere, esse
sono irrealizzabili. Neanche nelle Sezioni dei partiti politici si
raggiungono tali valori.
A supporto di tale parere in allegato 2 è riportata una statistica ISTAT
sulle percentuali di partecipazione nel territorio nazionale. Nel Lazio tra il
2001 e 2010 non è mai superato 22%.
Inoltre deve essere tenuto conto che è la prima volta che si inizia a
definire questo processo e non è ipotizzabile il raggiungimento di quote di
partecipazione superiori a 1 , 2, % nei primi due anni. Tuttavia, come
verificato in altre città, dopo l’avvio dei processi e “una partecipazione premiante
da parte delle amministrazioni”, tali valori si sono incrementati in modo
sensibile. In allegato 1 è stato
proposto di modificare le percentuali con valori più realistici.
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